Comune di Gioiosa Marea
prov. di Messina

ORDINANZA  N. 64              

IL    S I N D A C O 

VISTA la segnalazione dell’A.U.S.L. n°5 – Distretto di Patti, con la quale viene comunicato che il fenomeno del campeggio abusivo, sta assumendo proporzioni allarmanti lungo il litorale del Comune di Gioiosa Marea per riflessi di natura igienico-sanitaria;

ATTESO che nella stessa segnalazione viene precisato che è necessario impedire lo stazionamento di campers, roulottes e tende da campeggio, al di fuori delle aree attrezzate;

VISTO l’art. 50, comma 5°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 e l’art. 69 del vigente Ordinamento EE.LL.;

CONSIDERATO che la sosta di campers e  roulottes sull’arenile demaniale e sulle strade ricadenti sullo stesso arenile, deve essere immediatamente vietata al fine di prevenire fenomeni di campeggio abusivo che automaticamente si manifestano con l’abbandono di rifiuti ed altri gravi inconvenienti igienici;

RITENUTO opportuno intervenire tempestivamente a tutela dell’igiene e la salute pubblica;

 O R D I N A

Con effetto immediato nella Frazione S. Giorgio del Comune di Gioiosa Marea è vietata dalle ore 0 alle ore 24 la sosta di campers e roulottes, nonché l’installazione di tende, sull’arenile demaniale comprese le strade che insistono su quest’ultimo, giusta planimetria allegata alla presente che fa parte integrante della  presente ordinanza.

A V V E R T E

 Che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio;

Che è fatto obbligo a chiunque spetti  di osservare e fare osservare la presente ordinanza;

Che, a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. n° 1034/1971 e successive modifiche ed integrazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

I contravventori saranno penalizzati ai sensi dell’art. 650 del C. P.

Copia della presente viene inviata:

1)     All’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio;

2)     Al Funzionario Dirigente dell’Area Tecnica;

3)     Al Comandante e agli Agenti di Polizia Municipale;

4)     Al Comandante della Stazione CC. di Gioiosa Marea;

5)     Alla Delegazione di Spiaggia Patti Marina;

6)     Alla Capitaneria di Porto di Milazzo;

7)     All’A.U.S.L. n° 5 – Ufficio Igiene Pubblica – Distretto di Patti,

8)     Al Responsabile di P.O. – Serv. di Prot. Civile e P. M..

Residenza Municipale addì 23.08.2006.

 IL SINDACO
(DOTT. IGNAZIO SPANO’)

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