REGOLAMENTO SUL COTTIMO FIDUCIARIO

TITOLO PRIMO PRINCIPI E COMPETENZE

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione della normativa statuaria, e della normativa introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002,n. 7, tenendo presente i principi e le procedure del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 25 novembre 1993, che ha approvato il "Regolamento - tipo sulle modalità di affidamento di lavori mediante "cottimo fiduciario" disciplina : · La procedura per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo; Richiama : · La procedura, i modi e i tempi per la diramazione degli inviti e il procedimento di gara; · Le modalità di partecipazione alla gara informale per l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario;

Articolo 2
Limitazioni

Il cottimo è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a € 150.000,00 oltre I.V.A.- Non possono, nel corso di uno stesso anno solare, essere affidati ad una stessa impresa lavori per l'importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1. Nell'importo indicato al comma 1 sono inclusi eventuali oneri per la sicurezza.

Articolo 3
Competenze del Sindaco

Nella qualità di rappresentante legale dell'Ente, il Sindaco adotta, nel rispetto della vigente normativa introdotta dall'art. 24/bis della legge 109/94 come recepita dalla L.R. 07/2002, su richiesta del Responsabile del Settore e previo parere del R.U.P., le determinazioni di autorizzazione all'espletamento del cottimo, mediante gara informale, per l'esecuzione di opere o lavori pubblici.

Articolo 4
Competenze del R.U.P. per il cottimo

Il dirigente competente, acquisito il parere favorevole del R.U.P., segnala al sindaco l'opportunità o la convenienza di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante cottimo regolato dall'articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L. R. 7/2002. La relativa determinazione del sindaco è comunicata al R.U.P. e al dirigente competente dell'espletamento della procedura di affidamento del cottimo.

Articolo 5
Competenze del Responsabile di settore

Ricevuta la determinazione di autorizzazione all'espletamento della gara informale del cottimo, su cui l'ufficio di ragioneria ha apposto il visto di regolarità contabile e l'attestato di copertura finanziaria, il Responsabile di settore a cui sono state attribuite le funzioni del comma tre bis dell'art. 51 della legge 142/90, inizia la procedura per l'espletamento del cottimo. Compete al dirigente, per la realizzazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi affidatigli e nei limiti delle risorse assegnate, l'approvazione del progetto, che assumendo il carattere di provvedimento a contrarre, nel rispetto dell'art. 56 della legge 142/90, così come recepito dalla L.R. 48/91 ed integrato con la L.R. 30/2000, deve contenere: - il fine che si intende perseguire; - l'oggetto del contratto e le clausole particolari, anche con riferimento al capitolato o al foglio di patti e condozioni, ecc.; - la forma che dpvrà assumere il contratto, tenendo presente, in rapporto all'importo e alla durata della prestazione, di quanto previsto dal regolamento dei contratti; - le modalità di scelta del contraente; - la quantificazione della spesa e il capitolo o intervento su cui graverà. Divenuta esecutiva detta determinazione, il dirigente procede all'espletamento della gara informale, come disciplinata nel successivo titolo. Spettano, nei modi e con le procedure previste dal regolamento di contabilità, ai responsabili dei servizi i provvedimenti di liquidazione.

 

TITOLO SECONDO - ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

Articolo 6
Iscrizione all'albo

E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del comune di Gioiosa Marea per l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario regolato dell'articolo 24/bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02. L'albo è utilizzato per l'espletamento di gare informali di cottimo per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino ad € 150.000,00 esclusa IVA.

Articolo 7
Iscrizione all'albo

Sono iscritte, su istanza, all'albo le imprese aventi sede nell'ambito territoriale del Comune di Gioiosa Marea: a) imprese in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una S.O.A. ; b) imprese iscritte da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, Industria, Artigiani e Agricoltura; c) imprese cooperative iscritte da almeno due anni al registro prefettizio, sezione produzione lavoro: d) imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), ma iscritte alla C.C.I.A.A. da almeno due anni; e) per i gruppi di categoria non presenti nell'ambito territoriale di cui sopra si procederà mediante ricerca tra le Ditte con sede nei comuni limitrofi. I richiedenti di cui alla lettera a) sono iscritti per le categorie (Richieste nell'ambito di quelle allegate al D.P.R. 34/2000) risultanti dall'attestazione S.O.A.. I richiedenti di cui alla lettera b) sono iscritti per le categorie (Richieste nell'ambito di quelle allegate al D.P.R. 34/2000) risultanti dal certificato dell'albo artigiani. I richiedenti dicui alla lettera c) sono iscritte per le categorie (Richieste nell'ambito di quelle allegate al D.P.R. 34/2000) risultanti dai cerificati della C.C.I.A.A. e del registro prefettizio. I richiedenti di cui alla lettera d) sono iscriitti per le categorie di attività risultanti dal certificato della C.C.I.A.A., fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 16) in merito ai requisiti per partecipare alle singole gare. Tutte le istanze, provenienti dall'esterno dell'ambito territoriale del Comune di Gioiosa Marea, saranno raccolte in apposito separato elenco e verranno utilizzate al bisogno e solamente per i gruppi di categoria non presenti nell'ambito territoriale di cui alla lettera e) per i quali si procederà mediante ricerca tra le ditte con sede nei comuni limitrofi.

Articolo 8
Istanza di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza al settore tecnico di questo comune, entro la data prevista dall'apposito bando, compilata ed autenticata nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. La domanda, oltre la qualifica e/o la qualità e le generalità del sottoscrittore, dovrà specificare tutti i dati dell'impresa da iscrivere, esplicitamente le categorie di lavori per cui si chiede l'iscrizione tratte dall'elenco delle declaratorie allegate al D.P.R. 34/2000, ed attestare, in riferimento alla stessa impresa: a) il possesso della capacità di contrarre con la P.A.; b) la non sussistenza delle cause di decadenza , di divieto o di sospensione di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490; c) la non sussistenza di cause di esclusione dalle gare di apppalto previste dall'articolo 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; d) che non sono state commesse infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivanti dagli apporti di lavoro; e) che non sono state commesse gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di lavori pubblici; f) che non sono state commesse irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relarivi al pagamento delle imposte e tasse; g) che non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni relivanti per la partecipazione alle procedure di gara.

Articolo 9
Documentazione da allegare all'istanza

Alla domanda per ottenere l'iscrizione all'albo di questo ente, i richiedenti devono allegare i documenti e certificati seguenti: 1) attestazione SOA, ovvero certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta. Inoltre certificato dell'albo artigiani - oppure certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le imprese arigiane o cooperative che intendono far valere detta iscrizione; 2) per le società, certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato; 3) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare -, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto 2) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo; 4) certificato generale del casellario giudiziale relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici se diversi dal titolare in caso di imprese individuali. In caso di imprese commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:- - per tutti i direttori tecnici; - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società accomandita semplice; - per tutti i compenenti di società, nel caso di società in nome collettivo; - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo. Il certificato della Camera di Commercio dovrà contenere la dicitura prevista dall'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n° 252, circa la insussistenza di provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10
Procedura per l'iscrizione

Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate del responsabile del Settore di cui al comma primo del precedente articolo 8, che provederà alla formulazione dell'elenco delle imprese da inserire nell'albo. Alle imprese, la cui domanda o documentazione non è conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto responsabile comunica l'inizio del procedimento di non iscrizione con le modalità previste dal successivo articolo 14, assegnando 15 giorni di tempo per eventuali controdeduzioni. Alle imprese non ammesse, sempre a cura del predetto responsabile, sarà notificato il provedimento di non iscrizione. La costituzione dell'albo sarà approvata con provvedimento del responsabile dell'ufficio di cui al comma primo del precedente articolo 8, che provvederà alla sua pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio e alla trasmissione al Sindaco agli Assessori, al Presidente del Consiglio, al segretario generale, all'ufficio contratti, all'U.R.P.. Eventuali osservazioni saranno esaminate e decise dal predetto responsabile. L'albo sarà articolato per gruppi di categorie di lavori, utilizzando le categorie generali allegate al D.P.R. 25 gennaio 2000, n° 34. I gruppi di categorie saranno predeterminati e resi note nel bando che pubblicizzerà l'istituzione dell'albo e la sua prima compilazione .

Articolo 11
Effetto dell'iscrizione all'albo

L'iscrizione all'albo ha effetto permanente. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno (entro la fine del mese di Gennaio) . A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate, previo avviso da pubblicare all'Albo Pretorio per giorni 30 dal 1° al 30 Novembre, dagli interessati, dal 1° al 31 Dicembre di ogni anno, pena la loro archiviazione. Per gli aggiornamenti si applica, per le parti compatibili, la procedura di cui al precedente articolo. Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione . L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la persistenza dei requisiti di iscrizione, all'uopo il responsabile della tenuta dell'albo prodìcederà, come previsto dalla vigente normativa, a delle verifiche a campione. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti di cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 13 del presente regolamento.

Articolo 12
Sospensione dall'albo

L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa, (per un periodo non inferiore a mesi tre e non superiore a mesi sei) quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi: 1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento 2) siano in corso procedimenti penali relativi al delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 delle legga 27 dicembre 1926, n° 1423; 3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori; 4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con stazione appaltante ; 5) negligenza nell'esecuzione dei lavori; 6) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivanti dei rapporti di lavoro; 7) in osservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente articolo 11 Nel caso di cui al numero 2) ilprovvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali a uno o più soci o al direttore tecnico se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice agli amministratori muniti di potere di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio. Il provvedimento adottato nei casi dei nuimeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.

Articolo 13
Cancellazione dall'albo

Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi : 1) grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori; 2) condanna per delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesta per l'iscrizione all'albo; 3) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1956, n° 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa: 4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività; 5) domanda di cancellazione all'albo; 6) recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 6) e 7) dell'articolo precedente. 7) Mancato riscontro o invio di offerta a seguito invito, per tre volte consecutive;

Articolo 14
Procedimenti per la sospensione o cancellazione

I procedimenti di cui ai precedenti articoli 12 e 13 sono proceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue controdeduzioni. Il responsabile del settore tecnico provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati. a) l'oggetto del procedimento promosso; b) i fatti e gli addebiti contestati; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti; e) il termine per poter presentare deduzioni; f) il termine per la conclusione del procedimento; g) il soggetto competente all'adozione del provedimento finale. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio con un provedimento motivato, da notificare all'impresa ed agli altri soggetti interessati.

 

TITOLO TERZO
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 15
Partecipazione alle gare ufficiose

Il Responsabile del Settore interessato deve formulare ad oltre cinque di tale imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta. Le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata o notifica a mezzo dei messi comunali. L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto nel corso dell'anno ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte di questo Ente, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benchè non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

Articolo 16
Contenuto della "Lettera Invito"

La lettera di invito, di cui al precedente articolo, dovrà almeno specificare: a) Procedura di aggiudicazione prescelta; b) Luogo di esecuzione; c) Natura ed entità dei lavori da effettuare; d) Modalità di finanziamento e di pagamento; e) Ufficio dove può essere visionata la relativa documentazione; f) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte e indirizzo cui devono essere trasmesse; g) Data, ora eluogo della loro apertura; h) Condizioni e requisiti per poter partecipare; i) Documenti da presentare e relativa modalità; j) Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto;

Articolo 17
Requisiti per partecipare alle gare ufficiose

Oltre la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, condizioni per poter partecipare alla gara sono alternativamente: · Possesso di attestato di qualificazione per i lavori da eseguire rilasciato da una SOA; · Iscrizione da almeno due anni e per i lavori da eseguire, all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Aritigianato e Agricoltura; · Iscrizione, da almeno due anni e per i lavori da eseguire, al Registro prefettizio imprese cooperative, sezione producione di lavoro; · Iscrizione alla C.C.I.A.A., per le imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), a condizioni che abbiano eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori di inmporto non inferiore al 50% dell'importo del contratto da stipulare. Per la limitazione imposta dal comma 3 dell'articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla legge regionale 7/02, debbono astenersi dal partecipare alla gara informale le imprese che nel corso dell'anno solare in cui si celebra la gara abbiano affidato lavori per importo complessivo superiore ad € 150.000. L'importo complessivo di € 150.000,00 è comprensivo dei lavori gia affidati e dell'importo di quelli da affidare.

Articolo 18
Criterio di aggiudicazione

Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo, previa gara informale si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, I° comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20% rispetto alla media artimetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiori a cinque.

Articolo 19
L'offerta

Il plico contenente i documenti e l'offerta, che deve essere contenuta in una busta separata ma inclusa nel plico contenenti i documenti, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione. Il plico e la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della data della gara. L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasione o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena la inammissibilità, il ribasso offerto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il ribasso più alto. Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con i documenti richiesti.

Articolo 20
Celebrazione della gara

Le gare informali sono presiedute dal soggetto individuato ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 51 della legge 142/90 come responsabile delle procedure d'appalto. Fanno parte inoltre della commissione due dipendenti del servizio interessato per materia scelti dal presidente, di cui uno con funzione di segretario verbalizzante. L'esercizio delle funzioni è obbligatorio; i compiti e le responsabilità sono limitati alla fase della gara e nell'ambito delle proprie competenze. La commissione adempie alle proprie funzioni colleggialmente e con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare la decisione spetta al presidente. Della celebrazione di tutte le gare sarà redatto apposito verbale che descriverà le varie fasi.

Articolo 21
Verbale di gara e aggiudicazione

Il verbale di gara deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dai componenti la commissione e dell'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio. Ove l'aggiudicatario non sia presente deve essergli data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento per i lavori pubblici o da parte dal dirigente con raccomandata A.R. o notifica. In assenza di rilievi o contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di epletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo. In ogni caso sui rilievi e sulle contestazioni il responsabile del procedimento è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione. Decorso inutilmente detto termine o in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene definitivo. Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale, il soggetto competente per materia in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi precedenti senza attendere la definizione nel merito del giudizio.

Articolo 22
Comunicazione dell'aggiudicazione

Qualora l'aggiudicatario non abbia sottoscritto il verbale il responsabile del servizio interessato per gli appalti di lavori pubblici, divenuta definitiva l'aggiudicazione, provvede alla sua comunicazione o con notifica o mediante A.R. assieme all'invito, se necessario, a presentare i documenti di rito e necessari per la stipula del relativo atto negoziale. All'uopo all'aggiudicatario che abbia sottoscritto il verbale saranno richiesti i documenti di rito. L'aggiudicatario deve presentare, entro 10 giorni, la documentazione relativa al possesso dei requisiti attestati nelle dichiarazioni presentate in sede di gara; la documentazione prescritta dalle c.d. leggi antimafia, la cauzione, le ricevute dei versamenti per diritti e spese, tutti gli altri documenti previsti nel bando o nell'invito. Si prescinde dalla presentazione di nuovi documenti qualora l'ufficio abbia agli atti gli stessi documenti ancora validi o per i lavori di importo fino a 15.000 Euro. Con la comunicazione dell'aggiudicazione sarà richiesto il versamentoper le spese contrattuali e per i diritti di segreteria che, calcolati dall'ufficio contratti, saranno incassati nei relativi capitoli del bilancio. L'ammontare delle spese contrattuali comprende gli importi per registrazione bolli, riproduzioni, rimborso stampati e spese sostenute dall'amministrazione per l'appalto. La cauzione definitiva è dovuta negli importi e nei modi previsti dall'articolo 30 della legge 109/94, come recepita dalla L.R. 7/02, tranne per importi contrattuali inferiori ad Euro 15.000,00 sempre che il pagamento sia previsto in unica soluzione e dopo l'accettazione del certificato di regolare escuzione.

 

TITOLO QUARTO - NORME FINALI

Articolo 23
Rinvio

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento. Per quanto non espresamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme statali e regionali e del regolamento dei contratti che regolano la materia contrattuale. Per i lavori e le forniture in economia saranno osservate lenorme dei relativi regolamenti. Per le forme caontrattuali si applicano le dispozsizioni del vigente regolamento dei contratti. Per le fasi di consegna, liquidazioni, esecuzione, verifiche e collaudo si applicano le norme vigenti integrate con quelle del vigente regolamento dei contratti. Per le competenze si applicano le norme di legge vigenti in Sicilia e lo Statuto Comunale.

Articolo 24
Pubblicità

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del Vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a seplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione. Inoltre copia sarà consegrata ai dirigenti responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata all'URP a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 25
Entrata in vigore

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 197 del vigente Ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla esecutività della delibera di approvazione, all'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

 

Regolamento sul cottimo fiduciario

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Limitazioni
Articolo 3 Competenze del sindaco
Articolo 4 Competenze del R.U.P. per il cottimo
Articolo 5 Competenze del Responsabile di settore

TITOLO SECONDO ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

Articolo 6 Istituzione dell'albo
Articolo 7 Iscrizione all'albo
Articolo 8 Istanza di iscrizione
Articolo 9 Documentazione da allegare all'istanza
Articolo 10 Procedura per l'iscrizione
Articolo 11 Effetto dell'iscrizione all'albo
Articolo 12 Sospensione dall'albo
Articolo 13 Cancellazione dall'albo
Articolo 14 Procedimenti per la sospensione o cancellazione

TITOLO TERZO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 15 Partecipazione alle gare ufficiose
Articolo 16 Contenuto della "Lettera Invito"
Articolo 17 Requisiti per partecipare alle gare ufficiose
Articolo 18 Criterio di aggiudicazione
Articolo 19 L'offerta
Articolo 20 Celebrazione della gara
Articolo 21 Verbale di gara e aggiudicazione
Articolo 22 Comunicazione dell'aggiudicazione

TITOLO QUARTO NORME FINALI

Articolo 23 Rinvio
Articolo 24 Pubblicità
Articolo 25 Entrata in vigore